Bed & Breakfast significa letteralmente “letto e colazione” ed è una tipologia ricettiva relativamente giovane per l’Italia, dal momento che nasce nell’anno 2000. Si tratta di un servizio, originariamente tipicamente anglosassone, in cui una famiglia fornisce ospitalità in una o più stanze, con o senza bagno, all’interno della casa di residenza o domicilio, offrendo al mattino una sostanziosa colazione.
Ci si chiede: è una novità quindi per il comparto ricettivo italiano? Non proprio. Nel passato numerose erano le famiglie italiane che, in periodi di austerità economica, occasionalmente affittavano stanze ai viandanti (o villeggianti) offrendo loro una genuina colazione ed in qualche caso anche i pasti. Allora si chiamavano affittacamere, oppure locande.
Negli anni, con l’evoluzione del turismo e soprattutto grazie ad un maggiore agio economico che ha lentamente interessato tutta la nostra penisola, queste si sono lentamente trasformate in strutture organizzate in modo imprenditoriale, offrendo servizi sempre più ampi, trasformandosi in vere e proprie aziende in cui gli spazi abitativi familiari, e quindi la vita familiare, sono ritornati ad essere esclusivamente privati.
In Trentino, così come in altre Regioni, la tipologia ricettiva Bed & Breakfast è nata dal desiderio di recuperare il concetto di ospitalità saltuaria in famiglia, a contatto con la vita degli abitanti del luogo.
Questa GUIDA vuole essere un aiuto a coloro i quali hanno desiderio di intraprendere questa attività di accoglienza in famiglia, analizzando i principali aspetti organizzativi e gestionali che dovranno essere presi in considerazione.
Possiamo subito affermare che non è necessario disporre di una casa pensata ad hoc per ospitare degli ospiti paganti: è però importante valutare attentamente tutte le condizioni e ponderare gli aspetti positivi e negativi.
E’ opportuno che la decisione coinvolga tutta la famiglia: ciò potrà garantire un servizio familiare, evitando all’ospite il rischio di sentirsi un “intruso”.
Va considerato che, scegliendo di accogliere nella propria casa un ospite, cambiano implicitamente i comportamenti fino a quel momento adottati e le varie regole di vita all’interno dell’abitazione; ciò in relazione agli orari, alla predisposizione della colazione, all’attenzione all’ordine ed alla pulizia, alla messa a disposizione dei servizi e delle strutture, al rispetto del silenzio e così via.
Indice:
- Residenzialità
- Capacità ricettiva
- Colazione
- Ospiti
- Inizio attività, variazioni, cessazione
- Schedine di P.S., rilevazione Istat, Imposta provinciale di soggiorno
- Vigilanza
- Fiscalità
- Domande frequenti
- Associazione Bed & Breakfast di qualità in Trentino
- Filosofia del sistema
- Condizioni strutturali minime
- Aspetti gestionali
- Aspetti organizzativi e funzionali
- Informazioni e recapiti servizio turismo e sport
- Leggi e regolamenti
- Art. 33 – Bed and breakfast
- Art. 25 – Bed and breakfast
Residenzialità
La famiglia potrà decidere di realizzare nella propria casa di residenza o di domicilio, di proprietà o in affitto, un Bed & Breakfast. Qualora il gestore sia domiciliato presso il B&B, è comunque obbligatoria la residenza in un comune della provincia di Trento e l’apertura della struttura per almeno sessanta giorni all’anno (anche non consecutivi).
Non è necessario possedere una casa realizzata ad hoc come B&B, ma disporre di un alloggio dotato dei classici requisiti richiesti per l’abitabilità ed ovviamente avere tanto entusiasmo ed un po’ di predisposizione nel dare ospitalità.
Capacità ricettiva
E’ consentito l’utilizzo fino ad un massimo di quattro camere. Vi potranno quindi essere B&B con una, due, tre o quattro camere per gli ospiti, secondo le condizioni strutturali e la capacità di gestione della famiglia.
La presenza di servizi igienici, siano essi riservati alla camera o in comune con la famiglia, andrà evidenziata nella SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).
Qualora nel corso del tempo il numero delle camere, dei letti o dei servizi igienici dovesse variare, sarà sufficiente presentare una nuova SCIA al comune.
Colazione
Per la somministrazione della colazione vi é la necessità di disporre di uno spazio idoneo, dimensionato in relazione agli ospiti. La normativa consente di offrire cibi e bevande manipolati nel servizio di prima colazione (torte, biscotti, pane ed altri alimenti cucinati in casa dal gestore). In tal caso si dovrà presentare al comune competente una SCIA che attesti il possesso dei requisiti previsti dal regolamento di esecuzione della legge provinciale 7/2002 e s.m., di aver frequentato un programma di formazione in materia di igiene nella manipolazione degli alimenti, anche organizzato dalle associazioni rappresentative della categoria ed aver ottenuto, a conclusione del programma, un attestato che certifichi, a seguito di verifica, l’acquisizione delle nozioni trasmesse.
La normativa prevede inoltre che, nelle strutture che servono alimenti manipolati, l’ospite sia messo nella condizione di segnalare alle autorità competenti, in riferimento al servizio di prima colazione, eventuali condizioni igieniche carenti e/o di rischio dal punto di vista alimentare; per questo motivo è obbligatorio rendere disponibile all’ospite il modulo di reclamo predisposto dal Servizio turismo e sport.
Resta sempre garantita la possibilità di servire la colazione a base di bevande calde (caffè, thè, latte ecc.) con il consumo di prodotti, non manipolati e provenienti pertanto da esercizi alimentari o da produttori autorizzati dal punto di vista igienico-sanitario.
Certamente la facilità nei rapporti interpersonali, la dimestichezza nella somministrazione della colazione e la disponibilità a favorire il soggiorno dell’ospite, aiuteranno la crescita di questa esperienza. Inoltre la capacità nel comunicare almeno nella lingua inglese o tedesca risulterà certamente un elemento premiante.
Ospiti
Infine si ricorda che questa particolare forma di ospitalità non è una proposta alternativa o concorrente a quella alberghiera proprio perché sostanzialmente risulta essere diversa dal punto di vista qualitativo: un arricchimento per un’offerta turistica espressione di un territorio multiforme.
La diversità rispetto al servizio alberghiero è molto chiara al turista che ricerca tale sistemazione: la scelta di soggiornare in un B&B non nasce quasi mai da motivi economici, ma dalla consapevole volontà di provare un’esperienza di accoglienza molto vicina alla gente che abita il Trentino.
Ovviamente i Bed & Breakfast in località prive di altre strutture ricettive possono ritenere di soddisfare in misura minima anche questa esigenza: tuttavia non va dimenticato che l’ospitalità familiare non sarà assimilata dal turista all’ospitalità alberghiera ed è giusto fin da subito evidenziare le specificità proprie di questa proposta.
Va tenuto presente che chi pernotta presso una famiglia avrà la necessità di consumare un pranzo ed una cena negli esercizi della zona e pertanto questa sarà un’occasione per consigliare le proposte più rappresentative della cucina trentina (osterie e ristoranti tipici).
Inizio attività, variazioni, cessazione
Il responsabile del B&B (non obbligatoriamente il capo famiglia, ma chi all’interno della stessa si fa carico dell’iniziativa) presenta al comune territorialmente competente una segnalazione certificata di inizio attività mediante la procedura telematica prevista dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) accedendo al sito www.impresainungiorno.gov.it.
A sua volta il comune competente trasmette copia della SCIA al Servizio turismo e sport della Provincia, all’Apt locale o al Consorzio Pro Loco per gli usi consentiti.
Con le medesime modalità deve essere altresì comunicata qualsiasi variazione relativa ai requisiti dichiarati e l’eventuale cessazione dell’attività.
I servizi che un B&B deve obbligatoriamente garantire sono i seguenti:
- la camera e la colazione;
- la pulizia quotidiana dei locali;
- la fornitura e il cambio periodico della biancheria,compresa quella da bagno;
- la fornitura di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali.
Schedine di P.S., rilevazione Istat, Imposta provinciale di soggiorno
Chi esercita l’attività di Bed & Breakfast è tenuto a comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza l’arrivo di ogni ospite (schedine alloggiati) entro le 24 ore dal momento del check-in.
Tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente on line. (Per info contattare la Questura di Trento – 2° Sezione Uff. Analisi U.P.G.S.P. al n. 0461/899700-01, e-mail: upgsp.tn@poliziadistato.it)
Un ulteriore adempimento riguarda la rilevazione statistica delle presenze tramite invio telematico dei moduli C59 ISTAT al Sistema Turistico provinciale (STU). (Per info contattare l’ISPAT – Istituto di Statistica della Provincia di Trento al n. 0461/497801-02, e-mail: ispat@provincia.tn.it)
Inoltre, la Provincia Autonoma di Trento, anche per i Bed and Breakfast ha istituito, con l’art. 16 bis della l.p. 8/2002, l’imposta provinciale di soggiorno a decorrere dal 1° novembre 2015. Tutte le informazioni relative all’applicazione dell’imposta provinciale di soggiorno sono reperibili all’indirizzo http://www.trentinoriscossionispa.it nella sezione dedicata alla predetta imposta di soggiorno.
Vigilanza
Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune territorialmente competente e dal Servizio turismo e sport della Provincia.
Fiscalità
Dal punto di vista fiscale tale attività, realizzata in modo saltuario e con la sola organizzazione familiare, non costituisce attività d’impresa; tuttavia è opportuno che sia rilasciata all’ospite una ricevuta (non fiscale), redatta in duplice copia, che sarà numerata progressivamente (01, 02, ecc…) con l’indicazione della data del pagamento.
Una copia delle ricevute emesse sarà trattenuta dal titolare e determinerà l’imponibile da tassare nella dichiarazione dei redditi.
Domande frequenti
- Quali caratteristiche deve avere l’abitazione?
Si deve possedere il certificato di abitabilità e quello di conformità alle vigenti normative sulla sicurezza dell’unità immobiliare. Ovviamente l’abitazione deve poi avere idonei spazi che la famiglia vorrà riservare o dedicare anche agli ospiti (camera, servizi igienici adeguati, spazio colazione ecc.).
- Le camere devono necessariamente essere all’interno dell’abitazione di residenza oppure anche in strutture dove è stato eletto il domicilio?
L’attuale normativa prevede che l’attività sia realizzata utilizzando parte dell’edificio di residenza o di domicilio. In quest’ultimo caso il gestore dovrà comunque essere residente in un comune della provincia di Trento e garantire lo svolgimento dell’attività di accoglienza per almeno sessanta giorni all’anno (anche non consecutivi).
- Le camere devono essere dotate ciascuna di servizi igienici propri?
Non necessariamente. Ovviamente i servizi igienici privati costituiranno una condizione di qualità molto apprezzata dall’ospite.
- Quante persone si possono ospitare in ciascuna camera?
Ogni camera è dotata normalmente di un numero di letti in relazione alla superficie. Vale pertanto la superficie minima dettata dai regolamenti edilizi comunali. Ad esempio, una camera singola ha normalmente una superficie minima di 8 mq mentre la doppia ha in media una superficie di 14 mq. La vivibilità della camera dipende anche dalle scelte dell’arredo: ad esempio, una superficie di 14 mq. occupata da un arredo pensato per esigenze familiari (armadio stagionale, scrivanie, comò, ecc.) risulta meno abitabile di una camera doppia di 13 mq. arredata in modo più conforme ad un’ospitalità temporanea.
- Tale attività si configura come “imprenditoriale”?
No, qualora si rispettino le condizioni di saltuarietà e di organizzazione familiare.
- Cosa si intende per saltuarietà dell’attività?
La saltuarietà dell’attività significa che la normativa non impone vincoli ed obblighi d’apertura per l’esercizio di B&B (quindi non serve comunicare i periodi di apertura o chiusura) e l’attività non viene realizzata sistematicamente per tutto l’anno ma solo in alcune occasioni e periodi. La saltuarietà potrà ovviamente derivare sia da esigenze della famiglia (che propone pertanto il servizio solo in dati periodi compatibili con proprie scelte e condizioni) sia da particolari richieste occasionali o stagionali (e quindi non continue) da parte degli ospiti.
- I cibi da somministrare per la prima colazione possono essere preparati in casa?
Si, per una offerta di colazione con alimenti manipolati (es. torta fatta in casa) il gestore deve dichiarare, al momento dell’ apertura, di aver frequentato un programma di formazione in materia di igiene nella manipolazione degli alimenti anche organizzato dalle associazioni rappresentative della categoria ed aver ottenuto, a conclusione del programma, un attestato che certifichi, a seguito di verifica, l’acquisizione delle nozioni trasmesse. Il gestore deve informare l’ospite circa la possibilità di inoltrare un reclamo alle autorità competenti per la segnalazione, in riferimento al servizio di prima colazione, di eventuali condizioni igieniche carenti e/o di rischio dal punto di vista alimentare. Il gestore ha inoltre l’obbligo di informare l’ospite che lo richieda sugli ingredienti utilizzati nella preparazione degli alimenti e delle bevande offerte per prevenire eventuali aspetti allergizzanti.
- Con quale frequenza è obbligatorio il cambio della biancheria?
Per il cambio della biancheria, che viene obbligatoriamente fornita all’arrivo dell’ospite, non è fissata una frequenza precisa; resta pertanto valida la consuetudine del cambio almeno settimanale.
- Cosa fare per iniziare l’attività e a chi presentare la domanda?
Per poter iniziare un’attività di Bed and Breakfast è necessario presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune competente mediante la procedura telematica prevista dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) accedendo al sito www.impresainungiorno.gov.it. La mancata presentazione della stessa comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa (L.P.7/2002 art. 43). Dovranno essere segnalate, oltre ai dati personali, il rispetto dei requisiti di abitabilità e di sicurezza, il numero delle camere adibite a B&B, i posti letto, la dotazione di servizi igienico-sanitari e la volontà di somministrare la colazione utilizzando alimenti manipolati.
- E se si intendono apportare delle variazioni ai locali destinati al B&B oppure cessare l’attività?
Anche in questi casi tali variazionivanno segnalate al comune competente tramite SCIA mediante la procedura telematica prevista dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). La mancata presentazione della stessa comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa.
- Chi fissa i prezzi e a chi vanno comunicati?
I prezzi sono stabiliti liberamente dal gestore. Ogni singolo operatore può individuare modalità di comunicazione e pubblicizzazione dei prezzi praticati secondo scelte individuali che garantiscano comunque principi di trasparenza e tutela nei confronti del consumatore/turista.
- Gli arrivi e le presenze ai fini della notifica di P.S. e ai fini statistici a chi vanno comunicati?
Il gestore del B&B è tenuto a comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza l’arrivo di ogni ospite (schedine alloggiati) entro le 24 ore dal momento del check-in. La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente on line. (Per info contattare la Questura di Trento – 2° Sezione Uff. Analisi U.P.G.S.P. al n. 0461/899700-01 e-mail: upgsp.tn@poliziadistato.it).
Gli arrivi e le presenze ai fini statistici devono essere comunicati alla Provincia tramite invio telematico dei moduli C59 ISTAT al Sistema Turistico provinciale.
(Per info contattare l’ISPAT – Istituto di Statistica della Provincia di Trento al n. 0461/497801-02, e-mail: ispat@provincia.tn.it)
- Chi è competente a fornire indicazioni sulle modalità di applicazione dell’imposta provinciale di soggiorno?
Le Aziende di promozione turistica e i Consorzi di Associazioni Pro Loco, unitamene a Trentino Riscossioni S.p.A. sono gli enti deputati a fornire le informazioni inerenti l’ammontare e le modalità di pagamento dell’imposta.
- A chi compete la vigilanza sull’attività di B&B rispetto alle disposizioni della nuova normativa?
Il servizio di vigilanza rispetto a quanto previsto dalla nuova normativa è a carico del comune territorialmente competente nonché del Servizio turismo e sport della Provincia.
Associazione Bed & Breakfast di qualità in Trentino
Come risposta alla crescente richiesta di turismo di eccellenza, nel 2002 è nato il “Sistema di Qualità dei Bed & Breakfast in Trentino” che riuniva un primo gruppo di gestori accomunati dal desiderio di offrire ai turisti un’ospitalità genuina, di condivisione in famiglia e di lavorare in rete per il raggiungimento di scopi comuni, in primis l’innalzamento della qualità dei servizi offerti agli ospiti.
Al termine di un percorso di sensibilizzazione, formazione e aggregazione promosso dalla Provincia Autonoma di Trento, nel 2005 nasce l’Associazione “Bed &Breakfast di Qualità in Trentino”.
La “Carta dell’Ospitalità Familiare” è il disciplinare del Club, ne esplicita la filosofia e l’organizzazione, costituisce un importante strumento a garanzia di standard ad elevata soddisfazione dell’ospite e gratificazione del titolare della struttura ricettiva. La “Carta dell’Ospitalità familiare” individua requisiti strutturali e gestionali di servizio e specifici impegni per i titolari di B&B nei confronti dell’ospite, che vengono riportati di seguito in una breve sintesi.
Filosofia del sistema
La Carta dell’Ospitalità Familiare disciplina modalità di adesione e condizioni di permanenza nel “Sistema” dei titolari di B&B, individua requisiti strutturali e gestionali di servizio, nonché specifici impegni, il cui rispetto ed applicazione da parte degli aderenti costituiscono la premessa essenziale per appartenere al Club e per garantire un servizio di qualità al cliente.
I titolari di B&B che aderiscono al “Sistema Qualità dei B&B in Trentino” si impegnano a rispettarne la filosofia gestionale espressa e a tradurre in coerenti servizi e comportamenti nei confronti dell’ospite tutte le indicazioni strutturali e gestionali previste.
Condizioni strutturali minime
I requisiti di tipo strutturale previsti dalla Carta dell’Ospitalità riguardano:
- Esterno dell’abitazione: deve essere gradevole e in buono stato di manutenzione; inoltre deve essere facilmente individuabile dai turisti, mediante la giusta valorizzazione del marchio di appartenenza al Sistema di Qualità.
- Camera da letto: la Carta individua sia la metratura minima per tipologia di stanza sia la dotazione di base da assicurare all’ospite.
- Bagno: il bagno può essere in comune con la famiglia, a meno che il B&B non disponga di più di due camere. La Carta dell’Ospitalità individua la dotazione minima per il bagno.
Aspetti gestionali
La Carta dell’Ospitalità familiare prevede oltre a dei requisiti strutturali anche dei vincoli di natura gestionali finalizzati ad aumentare la qualità del servizio erogato.
- La pulizia dei locali: deve avvenire quotidianamente mentre il cambio della biancheria da camera e da bagno deve essere assicurato all’arrivo di ogni nuovo ospite e almeno due volte alla settimana o diversamente su richiesta dell’ospite stesso.
- Somministrazione cibi e bevande: devono essere proposti per la colazione prodotti di origine e qualità garantita, preferendo quelli tipici trentini.
- Accoglienza: il gestore di un B&B aderente al Sistema di qualità si impegna a garantire la sua reperibilità e a offrire un’accoglienza calorosa, mettendo l’ospite a suo agio e fornendogli tutte le informazioni sulla località e sulle regole della casa.
- Prezzi: vanno esposti in maniera visibile e devono indicare il costo per notte riferito alla camera comprensivo della prima colazione.
Aspetti organizzativi e funzionali
Per quanto riguarda la gestione del Sistema di qualità dei B&B in Trentino, la Carta dell’Ospitalità prevede:
- Consiglio Direttivo: ha compiti di coordinamento, controllo, monitoraggio, ispezione e formazione;
- Referenti di zona hanno compiti di coordinamento e relazione con i soci del proprio ambito territoriale, accompagnano l’incaricato ai sopralluoghi, organizzano la consegna del materiale promozionale dell’Associazione;
- Adesione al Sistema Qualità: per aderire al Club di Prodotto dei B&B di Qualità in Trentino è necessario inviare il modulo di richiesta sopralluogo e provvedere al pagamento di una quota decisa dall’Associazione B&B di Qualità. Per i nuovi aderenti sono organizzati dei momenti di formazione obbligatoria di cui uno dedicato al tema della conservazione e manipolazione alimentare con rilascio del certificato H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points, Analisi del Pericolo e Punti Critici di Controllo);
- Quota sociale: ogni socio entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà provvedere al pagamento della quota sociale stabilita dall’Associazione e per i nuovi soci viene chiesto un ulteriore contributo per l’inserimento dei dati in tutto il materiale promozionale cartaceo/web.
- Controllo qualità: per garantire il rispetto dei requisiti espressi nella “Carta dell’Ospitalità Familiare” i soci dovranno rendersi disponibili ad eventuali visite da parte di incaricati dell’Associazione.
Informazioni e recapiti servizio turismo e sport
– Ufficio ricettività e professioni turistiche
Via Romagnosi, 9 – 38122 Trento
Tel. 0461 496536
mail: ufficio.ricettivita.professionitur@provincia.tn.it
sito: www.turismo.provincia.tn.it
posta certificata: serv.turismo@pec.provincia.tn.it
– Associazione “Bed and Breakfast di Qualità in Trentino” c/o ASAT (Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento)
Via Degasperi, 77 – 38123 Trento
Tel. 0461 923666
mail: info@trentinobedandbreakfast.it
sito: www.trentinobedandbreakfast.it
facebook: www.facebook.com/trentinobedandbreakfast
Leggi e regolamenti
La normativa che disciplina l’attività di Bed and Breakfast è la legge provinciale 15 maggio 2002 n. 7 ed il relativo regolamento di esecuzione D.P.P. n. 28- 149/Leg. del 25 settembre 2003.
I testi completi possono essere scaricati dal sito internet del Servizio turismo e sport http://www.turismo.provincia.tn.it
Art. 33 – Bed and breakfast
1. Si definisce “bed and breakfast” l’ospitalità turistica offerta con carattere saltuario da coloro che, avvalendosi della sola organizzazione familiare, utilizzano parte dell’edificio in cui risiedono, fino ad un massimo di quattro camere, fornendo servizio di alloggio e di prima colazione. Il regolamento di esecuzione definisce i casi nei quali l’ospitalità “bed and breakfast” è consentita nell’edificio in cui è stato eletto domicilio.
2. Il servizio di prima colazione è assicurato fornendo cibi e bevande secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
Art. 25 – Bed and breakfast
1. I locali destinati all’esercizio di bed and breakfast devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla legge e dai regolamenti comunali per l’uso abitativo.
2. Nell’esercizio di bed and breakfast devono essere assicurati i seguenti requisiti minimi di servizio:
- pulizia quotidiana dei locali;
- cambio della biancheria da camera e da bagno ad ogni cambio di cliente;
- fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali.
2 bis. Il servizio di prima colazione può essere assicurato utilizzando prodotti alimentari confezionati o che richiedono manipolazione; la fornitura di cibi e bevande manipolati non costituisce attività imprenditoriale e non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento CE 29 aprile 2004, n. 852/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari).
2 ter. L’erogazione di cibi e bevande manipolati nel servizio di prima colazione è consentita previa presentazione al comune competente di una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) che attesti il possesso del requisito individuato dal comma 2 quater, lettera a) del presente articolo. Tale dichiarazione può essere ricompresa nella dichiarazione di inizio attività prevista dall’articolo 38 della legge provinciale.
2 quater. Al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti, chi offre cibi e bevande soggetti a manipolazione nel servizio di prima colazione deve:
- avere frequentato un programma di formazione in materia di igiene nella manipolazione degli alimenti, anche organizzato dalle associazioni rappresentative della categoria, coerente con l’attività che intende svolgere ed avere ottenuto, a conclusione del programma, un attestato che certifichi, a seguito di verifica, l’acquisizione delle nozioni trasmesse;
- garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico e nel rispetto delle indicazioni date dal produttore, qualora specificate sulle confezioni degli alimenti utilizzati;
- informare l’ospite che lo richieda sugli ingredienti utilizzati per la preparazione degli alimenti e delle bevande offerte, al fine di prevenire eventuali aspetti allergizzanti;
- informare l’ospite circa la possibilità di presentare reclamo al comune competente per territorio, ove abbia riscontrato, in riferimento al servizio di prima colazione, la sussistenza di condizioni igieniche carenti o di situazioni di rischio sanitario legate all’offerta di alimenti e bevande manipolati.
2 quinquies. Il reclamo previsto dalla lettera d) del comma 2 quater del presente articolo contiene la denominazione e l’indirizzo del bed and breakfast e la descrizione dei fatti contestati e deve essere presentato entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Il comune comunica al gestore la ricezione del reclamo e lo informa sulla possibilità di fare pervenire in forma scritta le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente il termine per la presentazione delle osservazioni o in caso di valutazione negativa delle stesse il comune, ove accolga il reclamo, dispone la sospensione o l’interdizione della somministrazione degli alimenti e delle bevande manipolate direttamente dal gestore, a seconda della gravità della irregolarità riscontrata.
2 sexies. In relazione a quanto disposto dall’articolo 33, comma 1, della legge provinciale l’ospitalità “bed and breakfast” è consentita nell’edificio nel quale è stato eletto domicilio a condizione che il titolare dell’ospitalità risieda in un comune della provincia di Trento e l’attività sia svolta per almeno sessanta giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno
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