L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell’ambito del massimale previsto per gli aiuti “de minimis” ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione.
L’attività di bed and breakfast può essere esercitata anche in locali non di proprietà. Circa le modalità valgono le norme successivamente descritte. L’esercizio di attività in locali in affitto non prevede l’erogazione dei contributi più in basso descritti da parte dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e/o da parte di enti all’uopo delegati.
L’attività ricettiva di bed and breakfast, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
I locali delle unità adibite a bed and breakfast devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l’uso abitativo dalle leggi e regolamenti.
L’esercizio dell’attività di bed and breakfast non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l’obbligo di adibire ad abitazione personale l’immobile medesimo.
Il servizio di bed and breakfast viene classificato ad una stella, se esiste nell’unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato.
L’esercente l’attività di Bed and Breakfast presenta la dichiarazione di inizio attività al comune e alla provincia di residenza, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, comunica alla provincia nei termini usuali, tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell’inserimento dell’esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici.
La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della conferma della idoneità all’esercizio dell’attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente.
Alle attività descritte in questo articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.
Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all’ufficio IVA.
Il contributo previsto per queste attività è concesso una tantum e a fondo perduto per i lavori di adeguamento strutturale dei locali, dell’impiantistica e per acquisto attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini dell’esercizio di attività di alloggio e prima colazione nelle seguenti misure:
- esercizio ad una stella: fino ad un massimo di € 2.000 a posto letto;
- esercizio a due stelle: fino ad un massimo di € 2.500 a posto letto;
- esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di € 3.000 a posto letto.
I requisiti per l’attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437.
Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale in riferimento agli esercizi alberghieri rispettivamente a tre, due ed una stella.
Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l’attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’effettivo esercizio.
Indice:
- Promozione attività agrituristiche, turistiche e artigianali in contesto rurale
- Contributi per la promozione e commercializzazione dei pacchetti turistici
- Contributi per i sistemi di teleprenotazione
- Requisiti per la classifica in stelle dell’attività ricettiva di “bed and breakfast”
- Normativa di classifica
- Tariffe
- Requisiti minimi 3 stelle ***
- Requisiti minimi 2 stelle **
- Requisiti minimi 1 stella *
- Attività di Bed & Breakfast
- Parametri di riferimento per la concessione dei contributi previsti dall’art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 “Aiuti al bed & breakfast”.
Promozione attività agrituristiche, turistiche e artigianali in contesto rurale
Al fine di promuovere le attività agrituristiche, turistiche e artigianali in contesto rurale l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli operatori del settore un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di azioni di promozione delle predette attività. Sono ammesse a finanziamento le spese relative alla realizzazione di materiale divulgativo e promozionale, ivi incluse le spese di consulenza, da diffondere anche su reti telematiche e mezzi di comunicazione di massa.
Il contributo è concesso nell’ambito del “de minimis”. Nel rispetto di tale massimale possono essere ammesse a finanziamento anche le spese per la partecipazione a rassegne fieristiche nazionali ed estere.
Contributi per la promozione e commercializzazione dei pacchetti turistici
L’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere, nell’ambito del limite fissato dalla Commissione Europea per gli aiuti “de minimis”, contributi nella misura del 35 per cento del programma di investimento alle agenzie di viaggio per le attività di promozione e commercializzazione dei pacchetti turistici.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle sostenute per:
- produzione e diffusione di materiale audiovisivo concernente l’offerta di pacchetti turistici;
- produzione, stampa e distribuzione di materiale promopubblicitario (brochures, depliant, pieghevoli);
- acquisto spazi pubblicitari su giornali e riviste specializzate;
- educational tours di operatori turistici;
- partecipazioni a borse e fiere e Workshop che si svolgono in Italia ed all’estero.
Contributi per i sistemi di teleprenotazione
Al fine di sostenere gli operatori turistici che intendono intraprendere azioni di promozione e gestione della commercializzazione dell’offerta turistica, attraverso l’attivazione di sistemi di teleprenotazione centralizzata dell’offerta ricettiva e per la nautica da diporto, l’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi pari al 50 per cento della spesa ammissibile, sino al massimo di 100 mila euro a consorzi anche temporanei costituiti:
a) tra gestori di strutture ricettive;
b) tra gestori di porti turistici o approdi turistici.
Le spese ammissibili sono quelle relative a hardware, software e consulenze informatiche per la realizzazione di pagine WEB.
Note: I contribuiti qui previsti sono maggiorati del 50 per cento per l’incremento della microricettività nei comuni con una popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, ai soggetti residenti nel territorio di tali comuni ex art. 70 L.R. 6/2009.
Requisiti per la classifica in stelle dell’attività ricettiva di “bed and breakfast”
Sono approvati, nel testo che si allega e che fa parte integrante del presente decreto, i requisiti determinati per l’attribuzione della classifica in stelle del “bed and breakfast”.
Vengono, altresì, stabilite le modalità di classifica e le modalità per la definizione in stelle applicabili alle attività di cui sopra.
Le aziende autonome provinciali per l’incremento turistico delle Province regionali adottano entro 30 giorni dalla richiesta il provvedimento di classifica delle attività di bed and breakfast del territorio di competenza secondo la normativa di cui alla legge regionale della regione Sicilia e dei requisiti indicati nel testo del presente decreto.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine vi provvede l’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. Ogni provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al comune ed all’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Le Aziende autonome provinciali per l’incremento turistico, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, devono inviare all’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il piano delle ispezioni da effettuare nel semestre successivo presso le strutture ricettive del territorio di competenza.
L’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti potrà disporre che un proprio funzionario partecipi alle operazioni di vigilanza.
Decorsi infruttuosamente i termini suddetti, provvede in via sostitutiva l’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Normativa di classifica
Per bed and breakfast si intende un’attività ricettiva esercitata da soggetti che avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione fino ad un massimo di tre camere, con non più di 4 posti letto per camera, non sovrapponibili, fornendo alloggio e prima colazione in qualsiasi forma giuridica esercitata.
L’attività di bed and breakfast non necessita della iscrizione alla Camera di commercio da parte del titolare dell’attività.
Alla suddetta attività si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all’ufficio IVA.
All’attività suddetta si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.
L’inizio delle attività va comunicata al comune e alla provincia competente per territorio e per essa all’Azienda provinciale per l’incremento turistico, ai fini della classificazione dell’esercizio ricettivo.
Il privato potrà, comunque, sulla base di una mera comunicazione in conformità dell’art. 19 della legge n. 241/90, come modificato dall’art. 2, comma decimo, della legge n. 537/93, intraprendere l’esercizio dell’attività.
Sarà cura dell’amministrazione comunale competente verificare ai sensi delle predette disposizioni (legge Bassanini) la sussistenza dei requisiti di legge e, ove necessario, disporre entro 60 giorni con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli effetti.
Gli esercizi di bed and breakfast sono classificati ad una stella, se esiste nell’unità abitativa una sola stanza per gli ospiti e il bagno comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono 2 o 3 e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per gli ospiti ha il proprio bagno privato.
Alla richiesta di classifica occorre allegare una relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, corredata da una planimetria dell’unità abitativa, che attesti che l’immobile possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l’uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello stesso e quanto previsto dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, per quanto attiene le dimensioni delle camere e l’adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/90.
Alla richiesta di classificazione va allegata apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario nelle forme di legge, circa l’obbligo di adibire l’immobile ad abitazione personale.
Il provvedimento di classificazione degli esercizi di bed and breakfast viene adottato, previo sopralluogo, dall’Azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta di classificazione.
Decorso il suddetto termine provvede in via sostitutiva l’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ai sensi della legge regionale n. 27/96.
Il titolare dell’attività deve comunicare all’Azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico competente per territorio ogni sei mesi la situazione degli arrivi e delle presenze ed ogni altra informazione ai fini delle rilevazioni statistiche e dell’inserimento del l’esercizio negli elenchi annuali pubblicati sulle strutture ricettive.
La comunicazione delle presenze viene effettuata giornalmente alle autorità locali di pubblica sicurezza.
Tariffe
Le Aziende autonome provinciali per l’incremento turistico competenti per territorio annualmente stabiliscono le tariffe minime e massime da applicare all’esercizio di attività di alloggio e prima colazione, distinte per categoria.
Le tariffe sono pubblicate sugli annuali provinciali e regionali delle strutture turistico ricettive.
Requisiti minimi 3 stelle ***
- Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, wc e bidet) per ogni camera.
- Televisione in tutte le camere.
- Impianto di climatizzazione in tutte le camere anche con ventilazione a pale (si prescinde da tale requisito per esercizi ubicati in località montane che siano forniti di impianto di riscaldamento).
- I servizi di biancheria devono essere adeguati al tipo dell’arredamento degli ambienti.
Prestazione di servizi obbligatori:
- Servizio di prima colazione.
- Cambio di biancheria: lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente;
- Cambio asciugamani tutti i giorni.
- Pulizia nelle camere e nei servizi igienici ogni giorno.
Dotazioni bagni completi in ogni camera:
- accessori: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.
Sistemazione camere:
- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino o ripiano e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- punto di illuminazione per leggere e scrivere;
- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- sgabello o ripiano apposito per bagagli;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto.
Requisiti minimi 2 stelle **
- Bagno completo (lavabo, bidet, wc, doccia) ad uso esclusivo degli ospiti.
- Televisione ad uso comune (obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisione).
- Impianto di climatizzazione in tutte le camere anche con ventilazione a pale (si prescinde da tale requisito per esercizi ubicati in località montane che siano forniti di impianto di riscaldamento).
Prestazione di servizi obbligatori:
- Servizio di prima colazione
- Cambio biancheria: lenzuola e federe due volte la settimana e comunque ad ogni cambio di cliente
- Cambio asciugamani ogni giorno.
- Pulizia nelle camere e nel servizio igienico 1 volta al giorno.
Dotazioni servizi igienico-sanitari:
- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti;
Sistemazione camere:
- letto, tavolino, armadio, comodino o ripiano e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- punto di illuminazione per leggere e scrivere;
- secondo comodino o ripiano nelle doppie;
- sgabello o ripiano per bagagli;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto.
Requisiti minimi 1 stella *
- Servizio di prima colazione.
- Impianto di riscaldamento e/o attrezzature di riscaldamento alternativo (obbligatorio se l’attività viene svolta anche nel periodo invernale) e ventilatori nel periodo estivo.
Prestazione di servizi obbligatori:
- Cambio di biancheria: lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e una volta la settimana;
- Cambio asciugamani ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni.
- Pulizia nelle camere 1 volta al giorno.
Dotazioni servizi igienico-sanitari:
- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.
Sistemazione camere:
- letto, tavolino o ripiano, armadi, comodino o ripiano e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto;
- uno specchio con presa di corrente, un telo da bagno e un asciugamano per persona.
Attività di Bed & Breakfast
Con l’abrogazione del 1° comma dell’art. 221 del R.D. 1265/34 del T.U.LL.S., prevista dall’art. 5 del D.P.R. 425/94 è venuta meno la necessità di acquisire il parere preventivo di ordine igienico sanitario ai fini del rilascio della certificazione di abitabilità.
La legge regionale della regione Sicilia ha espressamente indicato che l’esercizio dell’attività di Bed & Breakfast non comporta il cambio di destinazione d’uso che, ragionevolmente deve ordinarsi in civile abitazione. Nella fattispecie, i soggetti che intendono destinare parte della loro abitazione devono possedere per la stessa la certificazione di abitabilità per le norme di Igiene Pubblica applicate alle civili abitazioni.
L’applicazione dell’art. 88 della L.r. 23.12.2000, n. 32, alla luce dell’ultima modifica intervenuta con l’applicazione dell’art. 77 della L.r. 16 aprile 2003, n. 4, comporta la necessità inalienabile di indicare espressamente il numero dei servizi igienici da ricavare nell’appartamento in relazione al numero degli ospiti da alloggiare.
Dal momento che è stato ampliato il numero delle camere e dei posti letto da destinare all’attività di bed & breakfast senza specificarne le opportunità, non avendo il supporto delle Aziende Sanitarie, non più competenti, si rende necessario, per l’attività istituzionale delle A.A.P.I.T. provinciali, dare un indirizzo per poter procedere omogeneamente alla classificazione dei Bed & Breakfast.
È dunque necessario richiamare il comma 5 dell’art. 88 della L.r. 32/2000, che indica chiaramente le tipologie di bed & breakfast ed i relativi servizi di cui dover disporre per la esatta classificazione:
- a una stella, se esiste nell’unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari;
- a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre (oggi cinque) e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti;
- a tre stelle, se ogni camera per gli ospiti ha il proprio bagno privato.
Dalle discendenze del comma 5 si evidenzia che per i Bed & Breakfast a tre stelle nessuna indicazione è necessaria, mentre per i Bed & Breakfast a due e ad una stella si deve determinare il numero dei servizi da mettere a disposizione degli ospiti.
Per una più congrua applicazione della legge nel tenere presente il rapporto bagni/posti letto, previsto per tutte le strutture ricettive, si richiama, per analogia, il decreto 11 giugno 2001 che indica espressamente (nell’allegato “A”) per tutte le strutture ricettive extralberghiere per le quali si richiede la destinazione d’uso di <> (Es.: Affittacamere) la presenza di <>.
Alla luce di quanto specificato le A.A.P.I.T. provinciali non potendosi più avvalere del parere igienico-sanitario non previsto per la destinazione d’uso di <> dovranno fare riferimento al certificato di abitabilità ed alla relazione tecnica, corredata da una planimetria dell’unità abitativa firmata da un tecnico abilitato, che attesti, con assunzione di relative responsabilità civili e penali, che l’immobile possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l’uso abitativo in osservanza alle leggi ed ai regolamenti vigenti. La presente circolare sarà pubblicata integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Parametri di riferimento per la concessione dei contributi previsti dall’art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 “Aiuti al bed & breakfast”
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 23 dicembre 2000, “Aiuti al bed & breakfast“;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante norme in materia di turismo;
Visto il decreto 53/VI/TUR dell’8 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 13 aprile 2001, che norma i requisiti per la classifica in stelle dell’attività ricettiva di “bed & breakfast”;
Visto l’art. 110 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 7 maggio 2001, che modifica ed integra la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto l’art. 41 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 27 marzo 2002, che inserisce l’attività di bed & breakfast tra quelle previste dall’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
Visto l’art. 77 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 17 aprile 2003, che, nel modificare ed integrare l’art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, ha ampliato il numero delle stanze e conseguentemente degli ospiti da accogliere in esercizio di bed & breakfast;
Vista la circolare n. 2 del 15 gennaio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 13 febbraio 2004, che nell’integrare l’art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, ha disposto per i B&B a due e ad una stella la presenza di un bagno completo di lavabo, doccia o vasca, bidet e wc ogni 4 posti letto sprovvisti di bagno privato;
Visto il D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 22 aprile 1971, recante modificazioni al regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, nonché il successivo decreto ministeriale 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 18 luglio 1975, recante modificazioni alle istruzioni ministeriali relativamente alle altezze minime ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di civile abitazione, che prevedono:
- per un posto letto, almeno mq. 8 al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
- per due posti letto, almeno mq. 14 al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
- per tre posti letto, almeno mq. 20, al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
- per quattro posti letto, almeno mq. 26, al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
- i letti messi a disposizione degli ospiti non potranno essere sovrapponibili;
- l’altezza minima delle camere deve essere almeno m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni, i bagni, i gabinetti e i ripostigli (nei comuni montani al di sopra dei m. 1.000 s.l.m. può essere consentita, tenuto conto della tipologia edilizia dell’immobile, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a m. 2,55);
- ogni camera destinata agli ospiti deve fruire di illuminazione naturale diretta e l’ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% ed una superficie non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento;
- le stanze da bagno devono essere fornite di apertura all’esterno per il ricambio d’aria o dotate di impianto di aspirazione meccanica, e comunque in ogni ambiente dove è possibile produrre fumi, vapori o esalazioni, è da assicurare l’aspirazione degli stessi prima che si diffondano;
Considerato che, per l’esercizio dell’attività di bed & breakfast, il fabbricato deve essere già in possesso di regolare certificato di abitabilità, nel rispetto delle disposizioni di legge;
Considerato che tutti gli impianti devono rispondere ai requisiti sulla sicurezza di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;
Vista la Legge Regionale della Sicilia, che stabilisce che alle attività di bed & breakfast si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all’ufficio IVA;
Ritenuto opportuno distinguere i diversi campi di applicazione della norma relativa all’I.V.A., si determina che qualora l’attività venga svolta in modo continuato, deve essere trattata con l’applicazione del regime fiscale delle attività di impresa, con l’esercizio di contabilità semplificata o ordinaria, quando invece si prevede di esercitare in periodi di tempo discontinui e limitati, non è richiesta l’apertura di partita I.V.A., in quanto attività non continuativa;
Viste le risoluzioni, emanate dal Ministero delle finanze che inquadrano esplicitamente l’attività di bed & breakfast la quale, in quanto svolta dal proprietario residente abitante di quella unità abitativa, non presuppone un utilizzo di tipo commerciale e inoltre l’occasionalità dell’utilizzo dell’immobile determina l’esclusione dell’applicazione del regime I.V.A., sottoponendo gli esercenti all’obbligo del rilascio all’ospite di una ricevuta numerata, non fiscale, prodotta in duplice copia di cui la “madre” resterà al proprietario del B & B mentre la “figlia” dovrà essere rilasciata all’ospite;
Considerato che le aziende autonome provinciali per l’incremento turistico, istituite presso le province regionali, hanno provveduto ad emanare i provvedimenti di classificazione ai sensi del decreto n. 53/VI/TUR dell’8 febbraio 2001, per i bed & breakfast già avviati;
Ritenuto di dover indicare in maniera chiara e inequivocabile le dotazioni complementari, e le relative quantità, che si possono ammettere a contributo in presenza di bandi di selezione emanati dall’Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per le finalità della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88 e successive, richiamando il decreto n. 53/S3/TUR dell’8 febbraio 2001, adeguatamente rimodulato dal presente provvedimento tramite l’allegato A;
DECRETA:
Servizi igienici
Fermo restando quanto disposto dal decreto n. 53/VI/TUR dell’8 febbraio 2001, in relazione ai requisiti minimi dei bed & breakfast a 3 stelle, si dispone, per i B & B a due e ad una stella, la presenza di un bagno completo di lavabo, doccia o vasca, bidet e wc ogni 4 posti letto sprovvisti di bagno privato.
Requisiti igienico-sanitari
In osservanza al D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, nonché al successivo decreto ministeriale 5 luglio 1975, le altezze minime e i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di civile abitazione destinati all’ospitalità in bed & breakfast sono ordinati come segue:
- per un posto letto occorrono, almeno, mq 8, al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
- per due posti letto, almeno mq. 14, al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
- per tre posti letto, almeno mq. 20, al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
- per quattro posti letto, almeno mq. 26, al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere;
- i letti messi a disposizione degli ospiti non potranno essere sovrapponibili;
- l’altezza minima delle camere deve essere almeno m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni, i bagni, i gabinetti e i ripostigli (nei comuni montani al di sopra dei m. 1.000 s.l.m. può essere consentita, tenuto conto della tipologia edilizia dell’immobile, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a m. 2,55);
- ogni camera destinata agli ospiti deve fruire di illuminazione naturale diretta e l’ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% ed una superficie non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento;
- le stanze da bagno devono essere fornite di apertura all’esterno per il ricambio d’aria o dotate di impianto di aspirazione meccanica, e comunque in ogni ambiente dove è possibile produrre fumi, vapori o esalazioni, è da assicurare l’aspirazione degli stessi prima che si diffondano.
Abitabilità
Il fabbricato dove si intende esercitare il bed & breakfast deve essere in possesso di regolare certificato di abitabilità, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 3 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17.
Nel caso in cui gli uffici competenti al rilascio non fossero in condizione di rilasciarlo, dovrà essere richiesto un certificato di conformità alle norme urbanistiche, nonché alle norme igienico-sanitarie vigenti.
Per l’accesso ai contributi previsti dall’art. 88 della legge regionale n. 32/2000 sarà sufficiente una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato che attesti l’abitabilità dell’intero immobile e la sussistenza delle norme igienico sanitarie.
Sicurezza degli impianti
Il bed & breakfast deve possedere il certificato di idoneità relativamente all’adeguamento di tutti gli impianti ai requisiti sulla sicurezza, di cui all’art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, o, in sostituzione, di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa da un tecnico abilitato che attesti che tutti gli impianti rispondono ai requisiti sulla sicurezza di cui alla legge n. 46/90.
Partita I.V.A.
Per quanto disposto dal comma 9 dell’art. 88 della legge regionale n. 32/2000, i titolari di bed & breakfast dovranno essere in possesso di partita I.V.A. qualora l’attività venga svolta in modo continuato, e la stessa deve essere trattata con l’applicazione del regime fiscale delle attività di impresa, con l’esercizio di contabilità semplificata o ordinaria, quando invece si esercita in periodi di tempo limitati non è richiesta la partita I.V.A., in quanto attività non continuativa.
In presenza di partita I.V.A. saranno rilasciate le rituali ricevute fiscali, mentre in assenza di partita I.V.A. gli esercenti dovranno rilasciare all’ospite una ricevuta numerata, non fiscale, prodotta in duplice copia di cui la “madre” resterà al proprietario del B & B mentre la “figlia” dovrà essere rilasciata all’ospite.
Adempimenti di pubblica sicurezza
Ogni presenza dovrà essere comunicata, anche tramite i mezzi di comunicazione veloce (fax, e-mail, etc.), alla competente questura circondariale, trattenendo copia della stessa.
Verifica presenze
Alla scadenza dell’anno solare dovranno essere comunicate all’A.A.P.I.T. competente per territorio le effettive presenze avute nel periodo, avvalendosi delle ricevute (fiscali e non fiscali) rilasciate e delle comunicazioni inoltrate agli uffici di pubblica sicurezza.
Inadempiendo a tale procedimento, o giustificando meno di 50 presenze per l’anno, potrà essere revocato l’eventuale contributo regionale concesso.
Classificazioni
Le certificazioni già rilasciate dalle A.A.P.I.T. competenti per territorio, alla loro naturale scadenza, verranno rivalutate sulla scorta delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Dotazioni complementari
In presenza di contributi messi a bando dall’Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per le finalità della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88 e successive, si rimanda al decreto n. 53/S3/TUR dell’8 febbraio 2001, adeguatamente rimodulato dal presente provvedimento che individua, per l’esercizio del bed & breakfast, le dotazioni complementari, e le relative quantità, che si possono ammettere a contributo.
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