Un viaggio, motivo di relax e piacere, può trasformarsi in un incubo. Immaginate di ritornare in camera e di non trovare più il portafoglio, i documenti, i gioielli o la macchina fotografica. Cosa succede in questi casi?
Responsabilità dell’albergatore
Il “contratto di albergo” viene considerato, dalla Cassazione, come un contratto atipico consensuale, misto, con cui l’albergatore si obbliga a prestazioni molteplici ed eterogenee, tra cui la locazione dell’alloggio, la fornitura di servizi, il deposito senza, tuttavia, che la preminenza riconoscibile alla locazione dell’alloggio possa valere, sotto il profilo causale, a far assumere alle altre prestazioni carattere meramente accessorio.
Infatti, nel codice civile manca una specifica regolamentazione del contratto di albergo, essendo disciplinato esclusivamente il deposito delle cose portate in albergo o consegnate all’albergatore.
Venendo al furto delle cose introdotte nell’albergo, il legislatore ha graduato in modo differente la responsabilità dell’albergatore distinguendo la sottrazione di cose portate in albergo dalla sottrazione di cose consegnate all’albergatore.
Ebbene, il cliente che si veda sottratto i propri beni nell’albergo ha diritto di ottenere il risarcimento del danno.
Responsabilità per cose portate nella struttura ricettiva
In questo caso, l’art. 1783 del codice civile stabilisce che la responsabilità dell’albergatore è limitata al valore della cosa sottratta sino all’equivalente di cento volte il prezzo della locazione dell’alloggio per la giornata, ad esempio: prezzo della locazione dell’alloggio 30€, limite massimo di risarcimento = 30×100= 3000€.
Cosa si intende per cose portate in albergo?
- Le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio (quindi compresa la hall, la camera, locali interni all’hotel);
- Le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante il periodo in cui il cliente dispone dell’alloggio;
- Le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio (si pensi ad esempio alla valigia lasciata qualche ora prima del check-in o dopo il check-out).
Responsabilità per le cose consegnate all’albergatore
Se le cose portate in albergo vengono consegnate in custodia all’albergatore, nell’ipotesi di sottrazione, lo stesso ne risponderà illimitatamente. In questo caso, infatti, non vige il limite di 100 volte il prezzo dell’alloggio a giornata.
La Cassazione ha ritenuto che non sussista una responsabilità illimitata dell’albergatore nel caso di sottrazione di un bene del cliente quando questo si sia limitato a prestare allo stesso una cortesia, come ad esempio quella di appendere un soprabito ad un appendiabiti nel caso di mancanza di un guardaroba. In questo caso, non si tratterebbe di custodia e quindi potrebbe sussistere solo la responsabilità limitata ai sensi dell’art. 1783 c.c.
Inoltre, la responsabilità illimitata, sussiste anche quando l’albergatore si rifiuti di ricevere in custodia beni, poi sottratti, che, invece, avrebbe avuto l’obbligo di accettare, ovvero carte di credito, denaro contante e oggetti di valore. Può rifiutarsi, invece, di ricevere oggetti pericolosi o quelli che, data l’importanza e le condizioni dell’albergo, risultino avere un valore troppo elevato o siano di natura ingombrante.
Responsabilità per colpa dell’albergatore
La responsabilità dell’albergatore è ancora illimitata quando il furto è dipeso da colpa propria o dei propri familiari o dipendenti. Si pensi ad esempio al caso in cui tutte le camere dell’hotel possono essere aperte con la medesima chiave o ancora all’ipotesi in cui il furto sia stato causato dall’assenza di sorveglianza delle cose custodite.
In tal caso, l’albergatore per sottrarsi alla responsabilità dovrà dimostrare che la prevenzione dell’illecita sottrazione avrebbe richiesto tutele e costi sproporzionati rispetto alla natura, ai prezzi ed al livello delle prestazioni alberghiere.
Limiti di responsabilità
L’albergatore non è responsabile della sottrazione laddove questa sia dipesa:
- da colpe del cliente: delle persone che lo accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita. In questo caso è l’albergatore a dover dimostrare la negligenza del cliente, per esempio dimostrando che lo stesso aveva lasciato incustoditi oggetti di valore nelle zone comuni della struttura ricettiva;
- da cause di forza maggiore: nella forza maggiore rientra anche la sottrazione per violenza o minaccia e la rapina di beni dalla cassetta di sicurezza messa a disposizione del cliente.
È importante osservare che la Cassazione, in una recente pronuncia, ha ritenuto che l’albergatore sia responsabile per i furti nelle camere anche se i clienti hanno deciso di non far uso della cassaforte.
Infatti, non sussiste alcun obbligo per i clienti di utilizzare le cassette di sicurezza, ma, tuttavia, in questo caso, gli stessi non potranno ottenere un risarcimento integrale, ai sensi dell’art. 1784 c.c., salvo che non dimostrino la colpa dell’albergatore.
Onere della prova e denuncia del furto
Il cliente dovrà esclusivamente provare il furto e il valore dei beni sottratti, ritenendosi presunta la colpa dell’albergatore. Spetterà invece a quest’ultimo dimostrare che il furto è dipeso a cause a lui non imputabili.
La Cassazione ha ritenuto che laddove sia stata data prova dell’esistenza del fatto dannoso e del danno (es. sottrazione di bagagli con importanti beni all’interno), sebbene non esattamente quantificato, la domanda risarcitoria deve essere meritevole di accoglimento, aprendosi il campo alla valutazione equitativa del giudice.
Tuttavia, il diritto al risarcimento dei danni del cliente, ai sensi dell’art. 1785 ter c.c., decade se, dopo aver constatato il furto, denunci il fatto all’albergatore con un ritardo ingiustificato. La valutazione sull’ingiustificato ritardo è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice di merito.
Alessia Maria Serena Caldoro – AvvocatoFlash
Fonti Normative
- Articoli 1783 e seguenti del codice civile;
- Cassazione sentenza n. 10158/1994;
- Cassazione sentenza n.1684/1994;
- Cassazione sentenza n.10493/2009;
- Cassazione ordinanza n. 23520/2015.
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