La normativa in merito è chiara, l’installazione di un impianto di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità e necessità.
Impianti di videosorveglianza nei B & B: tra necessità di sicurezza e diritto alla riservatezza
Non c’è nulla di meglio che avere la possibilità di concedersi un periodo di riposo in cui poter finalmente dedicarsi ai propri interessi, rilassarsi e trascorrere del tempo con i propri cari.
Anche grazie ad internet, si è ampiamente diffuso e sviluppato il mercato dei Bed and Breakfast, strutture dotate di tutti i maggiori comfort perfette per soggiorni brevi a prezzi contenuti.
Dopo una breve ricerca in rete abbiamo finalmente scelto il B&B perfetto per il nostro soggiorno di svago, abbiamo preparato le valigie e siamo partiti, arrivati a destinazione ci rendiamo subito conto che la struttura è esattamente come l’avevamo immaginata ma notiamo anche un cartello che recita: “Area sottoposta a videosorveglianza”.
Questo aspetto non ci dispiace, è importante avere la possibilità di rilassarsi in tutta sicurezza ed un impianto di videosorveglianza ci fa sentire sicuramente più tutelati da eventuali intrusioni di terze persone non gradite, tuttavia sorge spontaneo chiedersi:
è legittimo che una struttura ricettizia sia dotata di un impianto di videosorveglianza?
Se si, entro quali termini questa scelta dell’albergatore è da intendersi come legittima forma di precauzione e non una violazione del diritto alla riservatezza dei residenti?
Un impianto di videosorveglianza può essere legittimamente installato all’interno di una struttura d’accoglienza a patto che la sua presenza risulti necessaria, non essendoci alternative valide, che con un minore livello di invadenza, possano fornire gli stessi livelli di tutela; in particolare non deve violare il diritto alla riservatezza degli ospiti riprendendoli, ad esempio, nelle loro stanze e durante le proprie attività quotidiane.
Impianti di videosorveglianza, il vademecum del Garante della Privacy
Con il Provvedimento generale del 29 aprile 2004 il Garante della Privacy ha voluto fornire delle istruzioni aggiornate ed univoche ai cittadini affinché forme di precauzione e di tutela del patrimonio, come gli impianti di videosorveglianza, fossero dagli stessi utilizzati correttamente in modo tale da essere effettiva fonte di tutela e non causa di violazioni dell’altrui diritto alla riservatezza.
Tale provvedimento si inserisce sulla scorta anche del precedente “decalogo” (Provv. Gen. Del 29 novembre 2000) elaborato dalla stessa autorità e ne riprende i principi, aggiornandoli all’evoluzione giuridica e tecnologica del paese.
Anzitutto un impianto di videosorveglianza deve rispettare il principio di liceità e pertanto perseguire finalità di protezione di beni degni di tutela ai sensi dell’Ordinamento Italiano senza sfociare in una interferenza illecita nella vita privata, violando la riservatezza del domicilio dei soggetti interessati, dove per domicilio deve intendersi anche una stanza d’albergo.
L’utilizzo di un impianto di videosorveglianza deve avvenire inoltre nel rispetto del principio di necessità, potendo essere utilizzato solo nel caso in cui non vi siano valide alternative allo stesso e deve essere dotato di caratteristiche tecniche che siano proporzionali rispetto alla finalità di tutela perseguita.
Ad esempio, potrebbe essere sproporzionato il suo utilizzo all’interno di una struttura ricettizia di modeste dimensioni dove la necessità di sicurezza può essere ottenuta attraverso la semplice individuazione di un incaricato alla vigilanza.
E’ evidente, quindi, come ai fini di una corretta installazione e fruizione di un impianto di videosorveglianza, sia di fondamentale importanza l’individuazione delle finalità perseguite che non possono essere generiche ed, anzi, devono essere specificamente individuate e rese note ai soggetti eventualmente interessati dalle riprese e, proprio per questo motivo, bisognerà adempiere all’obbligo di informativa degli interessati.
A tal proposito il Garante della Privacy ha fornito un modello di informativa abbreviata che potrà essere utilizzata dai proprietari dei B&B ed affissa in un luogo visibile e facilmente accessibile a tutti permettendo anche all’utente medio di essere opportunamente informato prima di entrare all’interno dell’area soggetta a videosorveglianza.
Dovranno essere individuati i soggetti responsabili ed incaricati al trattamento dei dati raccolti con l’impianto di videosorveglianza che, in ossequio anche ai principi introdotti dal Reg. UE 2016/679 di privacy by default e privacy by design, dovrà avere diversi livelli di accesso e cancellare automaticamente informazioni non più utilizzabili, ad esempio per il decorso del tempo.
Le immagini, infatti, potranno essere conservate solo per un periodo di 24 ore, termini diversi e più estesi potranno essere previsti in casi particolari o quando vi sia una richiesta in tal senso da parte delle competenti Autorità.
Nel caso di alberghi e B&B, dunque, l’impianto di videosorveglianza deve assicurare la vigilanza delle parti comuni e deve essere installato in modo tale da non riprendere lo spazio interno alle camere assegnate all’utenza né, tanto meno, avere microfoni che possano rilevare il contenuto delle conversazioni degli ospiti.
Le immagini potranno essere utilizzate solo nel perseguimento delle finalità di sicurezza per le quali sono state raccolte ed archiviate in luogo protetto da eventuali intrusioni da parte di terzi soggetti e soltanto per un periodo di tempo limitato.
Tobia Toscano, AvvocatoFlash
Fonti Normative
- Reg. UE 2016/679
- Provv. Gen. Del 29 Aprile 2004
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