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Home » aspetti legali » Rumori e schiamazzi nella struttura ricettiva: è disturbo alla quiete pubblica?

Rumori e schiamazzi nella struttura ricettiva: è disturbo alla quiete pubblica?

Omar Cecchelani - 25 Febbraio 2022

L’inquinamento acustico è una realtà che spesso si è costretti a sopportare, ma nel caso in cui la situazione diventa intollerante si configura un vero e proprio reato, quello di disturbo alla quiete pubblica.

Vediamo di seguito che succede quando il disturbo avviene all’interno di un hotel o di una piccola struttura ricettiva.

 

Disturbo alla quiete pubblica

Il disturbo alla quiete pubblica è un reato punibile penalmente ( art.569 c. p.), in quanto genere fastidio oppure lede il diritto al riposo e alla tranquillità delle persone alla persona . L’inquinamento acustico può essere talmente fastidioso da creare danni alla salute psico-fisica delle persone, oltre al rumore della musica, ci potrebbero essere anche schiamazzi notturni.

La legge italiana non permette di creare rumori sopra la soglia della tollerabilità, soprattutto in quelli che sono gli orari che dovrebbero essere attribuiti al riposo, per tale motivo il disturbo in questione viene punito penalmente quando arreca danno ad un numero considerevole di persone. Per poter valutare se un rumore può considerarsi eccessivo è necessario l’intervento dell’Agenzia Nazionale Della Protezione Ambientale, ARPA, la quale dovrà effettuare i rilievi tecnici necessari per misurare i decibel.

Perché il disturbo di cui sopra possa considerarsi reato devono verificarsi due condizioni:

  • I rumori e cli schiamazzi devono superare la soglia della tollerabilità, la quale è stabilita nei limiti del 3,5 decibel;
  • Il rumore si deve propagare in modo tale da arrivare a molte persone, causando quindi un disagio diffuso in una determinata area.

Spesso, proprio durante le vacanze, bisogna fare i conti con situazioni spiacevoli all’interno delle strutture recettive, quali alberghi, camping o residence, e spesso non si sa come affrontarle.

 

Responsabilità

Rumori e schiamazziNel caso delle strutture recettizie, potrebbe capitare che i rumori siano talmente insopportabili e prolungati, da rendere difficile il riposo e quindi la vacanza. In tale circostanza si precisa che il gestore di un esercizio ha, in primo luogo l’obbligo di controllo rispetto alle condotte poste in essere dai suoi clienti, e deve adottare le misure idonee ad impedire che determinati comportamenti posti in essere da parte degli utenti possano sfociare in condotte contrastanti con le norme poste in a tutela dell’ordine e della tranquillità, in quanto egli è responsabile di ciò che avviene nella struttura.

A riguardo il gestore o il proprietario di una struttura turistica è obbligato ad assicurare agli ospiti che la loro permanenza non venga disturbata o resa difficoltosa da comportamenti scorretti.

Il gestore infatti, risponde per colpa in vigilando, degli eventi dannosi che accadono nella struttura sottoposta al suo controllo, tra i quali anche i rumori molesti e lo stesso è quindi anche obbligato all’eventuale risarcimento del danno.

 

Sanzioni penali e pecuniarie

Abbiamo detto che il disturbo alla quiete pubblica è un reato perseguibile penalmente, in quanto lede uno degli articoli della Costituzione Italiana (art. 32). La sanzione penale per i colpevoli corrisponde ad un ammenda fino a 309,00 euro, o la reclusione fino a tre mesi, quando vengono vietate le leggi in materia.

I comportamenti che vengono puniti sono di due tipi:

  • Commissivi, cioè volti a produrre rumori sopra la soglia della tollerabilità;
  • Omissivi, riferiti a coloro che non fanno nulla per impedire situazioni moleste.

Le sanzioni in merito possono essere anche di natura civile art. 844 c.c., infatti i rumori molesti vengono definiti come immissioni in grado di recare fastidio a una persona o a più persone

Fonti normativa

  • Articolo 32 della Costituzione Italiana
  • Articolo 569 Codice Penale
  • Articolo 844 Codice Civile

 

Sei in vacanza è non riesci a riposare per i rumori che provengono dall’interno e dall’esterno della struttura recettizia? Vuoi sapere se il disturbo alla quiete pubblica è un reato? Esponici il tuo caso. Avvocato flash ti metterà in contatto con i migliori avvocati online, tre di loro ti invieranno gratuitamente un preventivo e sarai tu a scegliere a chi affidare il caso.

 

 

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Commenti

  1. Luigi dice

    9 Agosto 2020 alle 22:23

    Ma mi dici l’ora in cui il disturbo può essere punibile?

    Rispondi
  2. Alfonsina Gaudieri dice

    27 Luglio 2022 alle 0:17

    Vivo durante il periodo estivo di fronte un residence che ogni giorno tiene musica ad alto livello per varie attività ricreative: karaoke, balli, giochi in piscina e altro. Abbiamo chiesto con molto garbo di abbassare il volume della musica ( che raggiunge anche i 90 db, debitamente misurati) ma hanno risposto che hanno un’autorizzazione comunale, pertanto possono suonare , cantare e ballare ininterrottamente dalle 16,30/17,00 fino alle 24,00 e oltre. La situazione è diventata invivibile, non riusciamo neanche a parlare in casa perché non ci sentiamo ( sembra di stare in una discoteca perenne), non possiamo accendere il televisore, non si può leggere… Volevo sapere come posso intervenire e se hanno ragione per quello che ci hanno risposto. Grazie

    Rispondi
    • JANE dice

      13 Agosto 2022 alle 17:51

      L’autorizzazione comunale per l’attività ricettiva è assolutamente slegata, e soprattutto non li emenda dal rispetto della legge, nella fattispecie gli articoli che riguardano la quiete pubblica. Io chiamerei le forze dell’ordine E, se ciò non basta, una diffida al Comune per omissione.

      Rispondi
      • Remo dice

        29 Agosto 2022 alle 18:02

        Ho lo stesso problema della signora Alfonsina, tale e quale, con le medesime risposte. Noi abbiamo provato a chiamare i tutori dell’ordine ma non intervengono perché in questi luoghi turistici non incrementano il personale e sono quindi oberati e non riescono a intervenire se non a musica spenta. In più, il bagnino è figlio di un carabiniere del luogo (chettelodico a fare!). Chiamare il comune è assolutamente inutile perché ti rimandano alle forze citate in precedenza. Consiglio di infastidire i fruitori del sito turistico con gli stessi metodi ed orari. Se fanno intervenire qualcuno li citate come medesima fonte di disturbo. È l’unico modo. A mali estremi…

        Rispondi

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