Con il fenomeno delle recensioni false, tecnicamente definito “astroturfing”, di fatto vengono influenzati, sia positivamente che negativamente, i giri d’affari degli operatori economici presenti sul mercato tramite piattaforme online. Secondo un recente studio condotto dalla Harvard Business School, pare che il fenomeno influenzi il fatturato tra il 5% e il 9%.
Di seguito verranno esposte le sanzioni penali e civili previste dall’ordinamento, nonché quelli che possono essere i risvolti in termini di concorrenza e responsabilità della piattaforma.
Le sanzioni penali
Molto spesso è l’impossibilità di identificare il soggetto che ha fatto una recensione falsa a non accordare tutela al soggetto leso. Non è molto agevole, infatti, identificare il soggetto che, dietro uno schermo, scrive recensioni false.
Qualora, invece, l’identità del soggetto venga ricostruita, anche solo parzialmente, per mezzo, ad esempio, del profilo Facebook, sarà possibile sporgere denuncia – querela che potrà condurre il soggetto che ha recensito ad una condanna per reato di diffamazione.
A tal proposito, il comma 3 dell’art. 595 c.p. precisa che “se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro”.
Ad esempio, secondo il Tribunale di Lecce, scrivere recensioni false può addirittura costituire il reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. che prevede la reclusione fino a un anno.
Le sanzioni civili
Più agevole risulta, invece, la strada del risarcimento del danno in sede civile. In tale sede, oltre a richiedere il risarcimento del danno di immagine patito dall’esercente, sarà possibile richiedere anche la rimozione del contenuto diffamatorio. Tale strada risulta più agevole in quanto l’avvocato non dovrà necessariamente citare in giudizio il soggetto che ha pubblicato la recensione falsa ma anche, eventualmente, la persona giuridica come Tripadvisor, Booking, Airbnb e così via.
L’azione civile presuppone un tentativo di conciliazione obbligatorio tra le parti da attivarsi per mezzo del procedimento di mediazione.
La concorrenza sleale e la responsabilità della piattaforma
Fattispecie di concorrenza sleale può, invece, sussistere nelle ipotesi in cui le recensioni false non siano negative, bensì particolarmente benevoli a favore di un operatore economico.
Basti pensare che alcuni siti web come, ad esempio, Tripadvisor, basano il proprio successo sul quantitativo di recensioni costituenti, di fatto, una vera e propria classifica da scalare. Se quella della concorrenza sleale appare astrattamente una fattispecie ipotizzabile, nei fatti, tuttavia, risulta difficile da dimostrare per cui, ad oggi, non ci sono precedenti giurisprudenziali in merito.
Zaira Troisi – AvvocatoFlash
Fonti
- Articolo 595 c.p.
- Articolo 494 c.p.
- Decreto Legislativo n. 28/2010
- Articolo 2598 c.c.
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